Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il correttivo del Codice Ambientale
La Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario no. 24 del 29 gennaio 2008 – Serie Generale) ha pubblicato il secondo Decreto Legislativo correttivo al Codice Ambientale, il D. Lgs. 4/16 gennaio 2008 ‘Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, no. 152, recante norme in materia ambientale’ che entra in vigore il 13 febbraio 2008.
L’art. 1 modifica la denominazione della parte prima del D.Lgs. e infatti alle disposizioni comuni si aggiungono i principi generali che integrerebbero il D.Lgs. con gli artt. 3 bis-3 sexies; sostituisce la parte seconda del D.Lgs. (VAS, VIA, IPPC); l’art. 2 modifica la parti terza (Difesa del suolo e Acque) e quarta (Rifiuti e Bonifica) del D.Lgs; l’art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’art. 4 le disposizioni transitorie e finali.
Le nuove norme riguardano i principi fondamentali per la tutela dell’ambiente, i rifiuti, VIA e VAS che da oggi hanno una normativa di respiro europeo. Sono stati fissati nell’ordinamento principi importanti per la tutela dell’ambiente che il Consiglio di Stato nel suo parere ha riconosciuto come aventi valore di rango Costituzionale.
L’art. 3 bis inserisce nel nostro ordinamento tre principi base della gestione dell’ambiente: il principio della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente; il principio della responsabilità economica della produzione di inquinamento; il principio precauzionale.
L’inserimento può essere considerato quanto mai opportuno dato che nella nostra Costituzione mancano disposizioni di carattere sostanziale in materia ambientale.
Altra norma importante riguarda il sistema di tracciabilità dei rifiuti, elemento di contrasto della criminalità organizzata che permetterà di implementare la tutela dell’ ambiente e la salute dei cittadini: dovrà essere obbligatoriamente istituito, istallato e utilizzato un sistema elettronico per controllare i flussi di tutte le tipologie di rifiuti nel nostro Paese.
VIA e VAS: vengono riformulate le definizioni e gli ambiti di applicazione senza sostanziali modifiche. La scadenza del termine per la conclusione del procedimento di valutazione dell’impatto ambientale è fissata a 150 giorni prolungabile di ulteriori 60 giorni solo in caso di indagini di particolare complessità previa comunicazione al proponente. Acque: è riformulata la definizione di acque reflue industriali inquadrandole come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici/impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento. Rifiuti: è mantenuto l’obbligo del MUD, esonerando però le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiori ai 30kg./ 30l. al giorno, nonché, sempre per rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. E’ prevista l’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente con obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Registri di carico e scarico: vige ancora l’obbligo di numerazione e vidimazione con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata dalle Camere di commercio territorialmente competenti. Gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Trasporto rifiuti: l’unica modifica è la scheda di accompagnamento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, la quale è sostituita dal formulario di identificazione previsto dal dlgs 152/06. Le specifiche informazioni di cui all’allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 dell’articolo 193 del dlgs 152/06 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario. Esonero dall’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali rimane sostanzialmente invariata con una nuova limitazione riguardante le aziende che effettuano attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Entro il 30 giugno 2008, il Conai adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Ai sensi del nuovo provvedimento, il combustibile da rifiuti (Cdr) e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) sono classificati come rifiuto speciale.