I passaggi per una corretta registrazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
1-Pre-registrazione
Entro il 1/12/2008 tutte le aziende che fabbricano o importano da Paesi extra-Ue più di una tonn/anno di sostanze chimiche devono effettuare la pre-registrazione delle sostanze. Se non si provvede alla pre-registrazione , dopo il 1/1/2009 non sarà più possibile produrre o importare le sostanze che non risulteranno comprese nell’elenco, che verrà reso noto dalla Echa, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, sul proprio sito echa.eu/pre-registration_en.asp, in base alle registrazioni pervenute.
Questa procedura è gratuita e sul Ministero della Salute è disponibile un documento-guida ‘Iter pratico di pre-registrazione’ (www.minambiente.it).
2-Registrazione
Questa operazione prevede partenze scaglionate nel tempo:
–30/11/2010: entro questa data bisogna registrare le sostanze commercializzate in quantità superiori a 1.000 tonn/anno oppure quelle commercializzate in quantità inferiori, ma pericolose.
Occorre pagare delle tariffe, pubblicate il 17/4/2008 sulla Gazzetta Ufficiale Ue.
Per tutte le sostanze prodotte per più di 10 tonn/anno dovrà essere fornito anche il ‘Rapporto sulla Sicurezza Chimica’ (CSR). Per quelle classificate come pericolose e bioaccumulabili dovranno essere incluse anche le valutazioni dei rischi per l’uomo all’esposizione e la stima dei rischi conseguenti. Queste valutazioni saranno poi verificate dalla Echa, in coordinamento con le autorità degli Stati membri.
Le regole sono uguali per tutti i Paesi Ue e sono definite da Echa; per ogni Paese è stata istituita una Autorità competente e predisposti dei punti informativi (help desk).
Per l’Italia l’Autorità competente è il Ministero della Salute e l’help desk è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo www.helpdesk-reach.it