Art. 37 del D.Lgs. 81/08
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che ogni azienda fornisca ai lavoratori – compresi i neoassunti e i collaboratori – una formazione adeguata e comprensibile relativamente a salute e sicurezza. Nel caso in cui questa norma non fosse rispettata sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro*.
Successivamente, in data 21 dicembre 2011 sono stati approvati due nuovi accordi della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione sulla Sicurezza per Datori di Lavoro e preposti, dirigenti e lavoratori, che hanno introdotto una serie di novità a chiarimento di alcuni punti fondamentali, tra cui:
- Classificazione delle aziende in base ai rischi (basso, medio, alto)
- Ogni azienda deve svolgere svolgere corsi di formazione con un monte ore variabile in base al livello di rischio.
- Vengono definiti nel dettaglio i programmi formativi per RSPP Datore di Lavoro
- Vengono introdotti corsi di aggiornamento quinquennali obbligatori
- Viene introdotta ufficialmente la tecnologia e-learning come strumento per la formazione di queste figure, andandone a definire le caratteristiche tecniche e quale formazione può essere svolta on line
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* Art. 37, comma 1 Dlgs 81/08 e s.m. e i., sanzione prevista per chi non forma in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro