Modalità semplificate per la raccolta e il conferimento delle cartucce toner esauste, approvato il Decreto ministeriale
Normal
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabella normale”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabella normale”;
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Calibri”,”sans-serif”;}
Gli Associati a Ecoqual’It ricorderanno che, nel luglio 2006 il nostro Consorzio si occupò del nuovo Decreto legislativo 152 che riordinava tutta la politica della gestione dei rifiuti nel nostro Paese. Lo facemmo, supportando e chiedendo l’ausilio del deputato dei Verdi, Camillo Piazza, Segretario della Commissione Ambiente della Camera e altri parlamentari. Tale collaborazione portò a inserire nel Parere approvato dalla Commissione una clausola che impegnava il Governo ad adottare misure semplificate per la raccolta e il recupero delle cartucce toner esauste.
La richiesta proveniva dagli Associati Ecoqual’It, in particolare dai produttori di cartucce toner che intendevano attivare programmi di raccolta delle cartucce esauste per provvedere al loro recupero (recupero di materia, di componenti, di energia).
La richiesta di Ecoqual’It ai parlamentari era, in realtà, ben più estesa e si riferiva al tentativo condotto dal 1999 di approvare un Accordo di Programma per la raccolta differenziata delle cartucce toner esasuste con il vettore postale.
Dopo circa due anni, il Governo, con il Ministro Stefania Prestigiacomo, ha approvato il Decreto legge che semplifica le modalità di raccolta e di recupero delle cartucce toner esauste, limitatamente agli utilizzatori finali che trasportano le cartucce a fine vita presso i centri di ‘trattamento’.
Stiamo ulteriormente sollecitando il Ministero affinchè si possa giungere a un Accordo di programma che consenta ai produttori (coloro che commercializzano cartucce toner con il proprio marchio) il recupero delle proprie cartucce toner a fine vita, finalizzando tale raccolta al recupero di materia e di energia. Il Decreto del Ministro Prestigiacomo va nella direzione della semplificazione della raccolta dei toner esausti, ma in realtà avrà irrisori risvolti pratici, poiché i ‘centri di trattamento’ di toner esausti o di RAEE non sono certo tanto frequenti da agevolare realmente la raccolta differenziata.
il Parere approvato dalla Camera dei Deputati nel 2006.
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
(Atto n. 96)
1)all’articolo 1, dopo il comma 22, considerata in particolare l’urgenza del problema della gestione e dello smaltimento dei consumabili esausti, valuti il Governo l’opportunità di inserire un ulteriore comma che introduca un nuovo articolo 185-bis all’interno del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzato a chiarire che le disposizioni di cui alla parte IV dello stesso decreto non si applicano al trasporto dei consumabili esausti (quali cartucce toner, cartucce inkjet, cartucce nastro) veicolati dagli utilizzatori tramite vettori ordinari di consegna, a condizione che siano conferiti direttamente in impianti autorizzati per le operazioni di recupero descritte dalle voci R2, R4, R5 dell’allegato C alla parte IV dello stesso decreto, e che siano trasportati in contenitori che garantiscano la non dispersione del contenuto;
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo
195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in
materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti
individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di
stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i
quali e’ attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice
080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze
pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto
dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4, con modalita’ amministrative semplificate, a condizione che
siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti
finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell’allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all’art. 193 del decreto
legislativo n. 152/2006 e’ validamente sostituito dal documento di
trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472
del 14 agosto 1996, purche’ la consegna avvenga direttamente presso
il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano
previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere
utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di
coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e
di polveri, con dimensioni massime pari a 35cmtimes 35cmtimes 70cm
e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore
a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al
recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita’ di
trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna,
per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l’attivita’
principale dell’impresa, e non ecceda le quantita’ giornaliera di cui
al comma precedente, ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale dei
gestori ambientali si applicano le modalita’ semplificate di
iscrizione di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato
nazionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.
Sul prossimo numero di Ecofocus, l’Informativa ambientale nell’ambito dei rifiuti elettrici ed elettronici, saranno disponibili gli approfondimenti sull’arogomento.
Per richiedere il notiziario: Tel. 02 210.111.230 – c.malla@tecnoimprese.it